L’interruzione volontaria di gravidanza nella minore

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sad teenage girlLa legge riconosce autonomia alle adolescenti nella programmazione della contraccezione e dell’IVG, anche indipendentemente dal coinvolgimento dei genitori. Il medico, chiamato a gestire una situazione così delicata, deve essere in grado di approfondire le specifiche problematiche che hanno indotto l’adolescente a valutare l’opportunità di una IVG, indagando, nel rispetto della dignità e della riservatezza della ragazza, qualunque dato utile per meglio comprendere lo stato psichico ed emotivo della minore.

 

di Laura Barbero

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, Unità di Medicina Legale e Scienze Forensi “Antonio Fornari”, Università di Pavia

 

 

 

L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), disciplinata in Italia dalla l. 194/78, è possibile, nei primi 90 giorni di gestazione, qualora la donna “accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o famigliari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsione di anomalie o malformazioni del concepito” (art. 4).

La richiesta può essere avanzata anche da una minore, la quale può rivolgersi in prima persona a un consultorio, a una struttura pubblica o al proprio medico di base: in questo caso la legge 194 prevede che, affinché la domanda possa essere accolta, sia necessario, oltre al rispetto dei precitati requisiti di cui all’art. 4 della medesima legge, anche l’assenso di chi esercita la potestà o la tutela della minore (art. 12). Si tratta in pratica dell’accettazione passiva dei genitori/tutori della decisione presa dalla figlia, distinguendosi in questo dal ben diverso “consenso”, che presupporrebbe invece una partecipazione attiva del soggetto alla decisione.

Ai fini di tutelare la volontà della ragazza e giungere a una decisione che corrisponda maggiormente al bene della stessa, l’art. 12 della l. 194, prevede anche che, in taluni casi, possa essere “bypassato” l’assenso del genitore/tutore. Di fatto, nelle situazioni in cui “vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi”, il medico, il consultorio o la struttura sanitaria a cui la ragazza si è rivolta hanno la possibilità di interpellare, entro sette giorni dalla richiesta della giovane, il Giudice Tutelare, fornendogli una relazione clinica dettagliata del caso e il proprio parere in merito. Il Giudice Tutelare, entro il termine di 5 giorni, sentita la donna, tenuto conto della sua volontà e analizzato il caso e la relazione medica, ha la possibilità di autorizzare l’IVG con un atto non soggetto a reclamo. Qualora il medico ravvisi invece una condizione di urgenza, in cui sussista un pericolo per la salute della ragazza tale per cui l’IVG debba essere effettuata in tempi rapidi, può autorizzare direttamente la procedura, senza la necessità di adire al Giudice Tutelare né di interpellare i genitori, in modo analogo a quanto avviene per la donna ultradiciottenne. Superati i primi novanta giorni, la procedura per ottenere l’IVG nella minore risulta analoga a quella prevista per la maggiorenne, e appare indipendente dal consenso o assenso di chi ne esercita la potestà o tutela. In questi casi, come per la donna ultradiciottenne, la richiesta di IVG viene effettuata dalla ragazza in prima persona e può essere accolta solo qualora la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un pericolo per la vita della donna, ovvero quando siano accertate patologie/malformazioni nel feto in grado di determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre (art. 6).

Sebbene nel corso degli anni alcuni Giudici Tutelari si siano rivolti alla Consulta, sollevando eccezioni di incostituzionalità dell’art. 12 della legge 194, la Corte Costituzionale ha mantenuto intatto l’impianto originario della legge, a riprova di come la possibilità di ricorrere all’IVG da parte delle minori sia ormai un diritto insindacabile. Fondamentale è comunque il ruolo del sanitario chiamato a gestire una così delicata problematica: egli deve essere in grado di approfondire le specifiche problematiche che hanno indotto la ragazza a valutare l’opportunità di una IVG, indagando – sempre nel rispetto della dignità e della riservatezza della ragazza –  la sua condizione sociale, il contesto familiare, i rapporti con il padre del concepito, e qualunque altro dato che ritenga utile per meglio comprendere lo stato psichico ed emotivo della minore. Tali informazioni risultano essenziali non solo per poter redigere – qualora necessario – una puntuale relazione al Giudice Tutelare, ma anche per poter esaminare con la giovane le possibili soluzioni ai problemi proposti, aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, metterla in grado di far valere i suoi diritti e promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenerla, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto (art. 5).