Certificazioni medico-sportive: che cosa è cambiato?

little girl with roller skates isolated on white backgroundLa lunga serie di provvedimenti che ha portato alla modifica delle “regole” certificatorie per l’attività sportiva non ha raggiunto, tutt’oggi, una conclusione definitiva. Il proliferare di un numero così elevato di norme in tempi relativamente ristretti ha generato una notevole confusione non solo tra i medici, ma anche tra gli esercenti di palestre e piscine.

di Laura Barbero

Dipartimento di Medicina Legale, Università degli studi di Pavia

 

La materia relativa alle certificazioni mediche per l’idoneità all’attività sportiva ha subito, nel corso dell’ultimo anno, numerose e assai repentine modifiche. In effetti, a partire dall’autunno 2012 e fino a oggi, l’intervento del legislatore in tale ambito è risultato quanto mai esuberante, introducendo nuove regole – e forse anche un po’ di confusione – a una normativa risalente ormai agli anni ottanta. Il DM 18.2.82 1 e il DM 28.2.83 2 hanno infatti disciplinato la materia fino all’avvento dell’allora Ministro della Salute Balduzzi, il quale, con il noto Decreto-legge 158 del 13 settembre 2013 3, poi convertito nella legge 189/12 4 (cd “legge Balduzzi”), ha per primo ridefinito stringenti regole riguardanti i certificati medici per idoneità all’attività sportiva non agonistica. In particolare, ponendosi l’ambizioso obiettivo di prevenire eventi patologici fatali durante l’attività fisica, la legge Balduzzi, attraverso il successivo decreto attuativo 5 (DM 24.4.13), ha categorizzato le diverse tipologie di attività motoria, e ha introdotto l’obbligatorietà della certificazione medica per lo svolgimento di qualsivoglia attività, sia di tipo non agonistico, sia semplicemente di tipo amatoriale. Lo stesso provvedimento ha inoltre delineato, per ogni categoria, precise linee guida, decretando in particolare l’obbligo di esecuzione di un elettrocardiogramma di base, in aggiunta ad anamnesi ed esame obiettivo, per tutti i cittadini che richiedano il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica. Invero, le nuove regole previste dal DM 24.4.13, entrate effettivamente in vigore solo nell’agosto 2013, hanno suscitato fi n da subito una serie di spiccate polemiche. L’ottica di prevenzione della legge Balduzzi, di fatto, si scontrava da una parte con le proteste dei cittadini, che riconoscevano in tali norme un ostacolo, anche economico, alla possibilità di dedicarsi all’attività fisica, e dall’altro con quelle della classe medica, scettica sull’effettiva utilità di un elettrocardiogramma eseguito “a tappeto” 6. Proprio per far fronte a queste criticità, pochi giorni dopo l’entrata in vigore del DM 24.4.13, il legislatore è intervenuto nuovamente a disciplinare la materia in esame. Con l’articolo 42-bis (“Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria”) della legge 98 del 9 agosto 2013 7, conversione del “decreto del fare” (Dl 69/13 8), sono state infatti modificate alcune parti del DM 24.4.13, nel tentativo di “salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni”. Più precisamente, attraverso la L. 98/13, sono stati aboliti l’obbligo di certificazione per quella che era stata definita attività ludico motoria/ amatoriale, nonché l’obbligo di esecuzione dell’Ecg per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, lasciando quest’ultimo accertamento, ed eventuali ulteriori esami, alla discrezionalità del medico certificatore. Anche la L. 98/13, tuttavia, lasciava molte zone d’ombra e spazio alle controversie, non ultimo il fatto che le norme precedenti sarebbero rimaste comunque in vigore, ponendosi in conflitto con il nuovo emendamento. Tali controversie, ben delineate dai rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) con una specifica comunicazione 9, hanno trovato solo in parte chiarimento attraverso la circolare interpretativa del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013 10, che ha definito quali articoli del DM 24.4.13 sono rimasti in vigore e quali sono stati abrogati dalla L. 98/13, ribadendo l’obbligo di certificazione per l’attività sportiva non agonistica e la discrezionalità dell’elettrocardiogramma. A complicare ulteriormente il quadro, è intervenuto un successivo emendamento contenuto nella L. 125 dello scorso 30 ottobre 11, conversione del Decreto-legge 101/13 12 (c.d. “decreto PA”), ove si sottolinea che “i certificati per l’attività sportiva non agonistica … sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fi ni del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministero della Salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità”.

1 COMMENTO

  1. […] Si torna a parlare di certificati medici per attività sportiva non agonistica, con linee guida approvate dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin che ha firmato il decreto 8 agosto 2014, inviato ora alla Corte dei conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di linee guida indirizzate alla certificazione proprio in caso di attività sportiva non agonistica, tema ultimamente molto dibattuto anche nelle pagine de Il Pediatra (vedi in proposito l’articolo Certificazioni medico-sportive: che cosa è cambiato?). […]

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