Certificazioni medico-sportive: che cosa è cambiato?

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La normativa attuale

Non sorprende come il proliferare di un numero così elevato di norme, in tempi relativamente ristretti, abbia generato una notevole confusione, non solo tra i medici certificatori, ma anche tra gli esercenti di palestre e piscine i quali, nel dubbio, hanno continuato a pretendere i certificati medici anche per lo svolgimento della semplice attività amatoriale. Tentando di fare chiarezza in questo complicato scenario, tenuto conto degli attuali riferimenti normativi (DM 24.4.13, con le modifiche apportate dall’art. 42-bis della L. 98/13, considerato il Dl 101/13 e la circolare del Ministero della Sanità dell’11.9.13), si può distinguere l’attività sportiva in tre tipologie: amatoriale, non agonistica e agonistica; si deve considerare altresì la categoria trasversale dell’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare. La prima tipologia, l’attività amatoriale, può essere definita, rifacendoci al DM 24.4.13, come “l’attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. L’attività amatoriale esula da aspetti competitivi e comprende attività quali jogging, fitness, danza, piscina, calcetto o altre attività similari, purché tali attività si collochino al di fuori di gare o competizioni promosse da società sportive, e purché la palestra/piscina ove le attività si svolgono non risulti affiliata al CONI. In base alle modifiche apportate dalla L. 98/13 al DM 24.4.13, per l’esecuzione di suddetta attività motoria non è più obbligatoria alcuna certificazione medica. È comunque sempre consigliabile che il cittadino si rivolga al proprio medico di famiglia per un suggerimento circa la scelta dell’attività maggiormente indicata, specie qualora il soggetto abbia condotto, prima di allora, una vita sedentaria. Il pediatra di libera scelta riveste indubbiamente un ruolo centrale in tale attività di counseling, conoscendo il piccolo paziente, le sue eventuali patologie e i rischi/ benefici che si possono attendere dall’attività motoria. Qualora l’interessato, ovvero i genitori del minore, richiedano esplicitamente un certificato per attività amatoriale, il sanitario, dopo aver informato circa la non obbligatorietà della certificazione, non potrà rifiutarsi di redigere tale documento (art. 24, Codice Deontologia Medica 13). Discorso diverso, invece, è quello che concerne l’attività sportiva non agonistica. Secondo il DM 24.4.13, svolgono questo tipo di attività gli alunni che partecipano ad attività parascolastiche in orario extracurricolare, gli studenti che partecipano a Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale, e tutti coloro che svolgono attività sportive organizzate dal CONI o da società affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. In tutte queste circostante, è previsto l’obbligo della certificazione medica d’idoneità. Il certificato, che ha una validità di un anno, può essere rilasciato esclusivamente dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, ovvero dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti. Il sanitario procederà a visita medica e, qualora lo ritenga necessario, a ulteriori esami clinici e strumentali di approfondimento. Infine, per quanto riguarda l’attività agonistica, definita come “l’attività sportiva praticata continuativamente e/o sistematicamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello14, le regole rimangono quelle stabilite dal DM 18.2.82. La certificazione compete solo al medico dello sport che la rilascia specificatamente per una disciplina; nel caso di atleti minorenni rientra a titolo gratuito nei LEA.

Attività in manifestazioni sportive patrocinate dal CONI

L’attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, definita e regolamentata dall’art. 4 del DM 24.4.13, comprende invece l’attività sportiva amatoriale o non agonistica praticata da soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nell’ambito di manifestazioni sportive patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche superiori ai 20 km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o discipline analoghe. In questi casi, la certificazione è obbligatoria, e deve essere accompagnata da una visita medica più approfondita, comprendente la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico, ed eventuali ulteriori esami ritenuti necessari. I medici certificatori sono i medesimi elencati dalla L. 125/13.

1 COMMENTO

  1. […] Si torna a parlare di certificati medici per attività sportiva non agonistica, con linee guida approvate dal Ministro della salute Beatrice Lorenzin che ha firmato il decreto 8 agosto 2014, inviato ora alla Corte dei conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di linee guida indirizzate alla certificazione proprio in caso di attività sportiva non agonistica, tema ultimamente molto dibattuto anche nelle pagine de Il Pediatra (vedi in proposito l’articolo Certificazioni medico-sportive: che cosa è cambiato?). […]

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