Per poter assolvere al debito formativo ECM – anche pregresso – è stata data l’opportunità ai professionisti sanitari non in regola di sanare il proprio stato di aggiornamento obbligatorio.

Fino al 31 dicembre 2023 si avrà l’opportunità di recuperare i crediti ECM mancanti all’assolvimento del debito formativo del triennio 2020-2022 attraverso i crediti acquisiti nell’arco del 2023: potranno infatti essere spostati a copertura di quelli mancanti del triennio 2020-2022 ma – ovviamente – non potranno essere validi anche per il nuovo triennio 2023-2025.

Inoltre, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua dovrà indicare le modalità di recupero anche del debito formativo dei trienni 2017-2019 e 2014-2016.

Il debito formativo nei trienni sopraindicati è:

  • 2020-2022 – 100 crediti ECM
  • 2017-2019 – 150 crediti ECM
  • 2014-2016 – 150 crediti ECM

Si offre, quindi, la possibilità ai professionisti sanitari NON in regola con il debito formativo dei precedenti trienni di recuperare i crediti mancanti nell’arco del 2023, come definito dal Decreto milleproroghe dello scorso 8 febbraio.

Compito del professionista è quello di verificare, sul portale Co.Ge.A.P.S il proprio stato formativo ECM a partire dal 2014 e attivarsi per sanare il debito formativo pregresso.

Chi assolve il proprio debito formativo ECM triennale ottiene per ogni triennio la certificazione ECM che – a partire dal 2026 – sarà “obbligatoria” per avere la copertura assicurativa sulla base di quanto di seguito indicato.

L’art. 38 bis del Decreto 152 del 2021, convertito in Legge n. 233/2021, recante in tema di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha stabilito che, a decorrere dal triennio formativo ECM 2023-2025, chi non è in regola con almeno il 70% dell’obbligo formativo previsto dal programma ECM, non sarà protetto dalla copertura assicurativa in caso di contenzioso e relativo risarcimento.

Le nostre brevi video pillole chiariranno alcuni aspetti normativi utili a comprendere l’importanza della certificazione dell’assolvimento del debito formativo a tutela professionale di ogni operatore sanitario.

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